Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1985, tranne per quanto concerne le modifiche in lingua portoghese, la cui applicazione è differita sino alla fine della prima tappa di cui all'articolo 260 dell'atto di adesione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56. (2) GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 7. (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100. (4) GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 1.
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