Art. 2
In vigore dal 20 dic 1985
1. Nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2782/75, i termini «huevos para incubar», «ovos para incubação» sono inseriti dopo i termini «uova da cova».
2. Nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2782/75 i termini «para incubar», «para incubação» sono inseriti dopo il termine «cova».
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