Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19. (2) GU n. C 125 del 22. 5. 1985, pag. 16. (3) Parere reso il 15 novembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. C 261 del 12. 10. 1985, pag. 3. (5) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8. (6) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 1. (7) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
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