Art. 2
In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. KRIEPS
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.
(2) GU n. C 125 del 22. 5. 1985, pag. 16.
(3) Parere reso il 15 novembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. C 261 del 12. 10. 1985, pag. 3.
(5) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.
(6) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 1.
(7) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
Storico versioni
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