Art. 1

Il testo dell'articolo 14 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 20 dic 1985
« Articolo 14 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1978 durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1988. La Commissione presenta, anteriormente al 31 dicembre 1987, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e presenta allo stesso tempo, tenendo conto di tutte le possibili soluzioni, proposte relative ad un metodo uniforme di determinazione della base di riscossione. A tale proposito la Commissione tiene anche conto delle eventuali disparità in materia di carichi amministrativi imposti ai soggetti passivi ed ai servizi pubblici di controllo. Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 30 giugno 1988, le disposizioni relative al regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse IVA, nonché le modalità di entrata in vigore di detto regime ».
Storico versioni

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