Art. 5
1. Non sono imputate sulla quota dello stato membro esportatore le esportazioni di merci di cui all'articolo 2:
In vigore dal 20 dic 1985
- quando dette merci sono esportate tal quali o in quanto prodotti di compensazione a norma della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legilative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo (1), purché nella fabbricazione dei suddetti prodotti di compensazione non siano utilizzate merci di cui agli articoli 9 e 10 del trattato.
Non è autorizzato il ricorso alla compensazione per equivalenza;
- quando le merci che non rispondono alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato sono esportate a seguito del loro magazzinaggio in depositi doganali conformemente alla direttiva 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizio ni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali (2), oppure in zone franche conformemente alla direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazzione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle zone franche (3). Se le merci sono state ottenute nell'ambito di un regime di perfezionamento attivo, devono essere osservate le condizioni di cui al primo trattino.
Si applica l', paragrafo 3, lettere c) e d).
2. Le esportazioni temporanee delle merci di cui all' sono imputate sulla quota dello stato membro esportatore.
Nondimeno, si puo decidere di autorizzare la non imputazione ricorrendo al regime previsto dalla direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo (4), secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1023/70.
Storico versioni
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