Art. 8

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986 e scade il 31 dicembre 1986. Tuttavia, l' è applicabile con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS (1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25. (2) GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1. (4) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 7. (5) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20. (1) GU n. L 58 dell' 8. 3. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7. (3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11. (4) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.
Storico versioni

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