Art. 1
In vigore dal 20 dic 1985
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986, le esportazioni dalla Comunità di cascami e rottami di alluminio, della sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune e di cascami e rottami di piombo della sottovoce 78.01 B sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione rilasciata dalle competenti autorità degli stati membri. L'autorizzazione è rilasciata gratuitamente , per tutte le quantità richieste, fatte salve le disposizioni che figurano qui di seguito.
2. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi dal deposito della domanda, previa presentazione da parte del richiedente di un contratto di vendita per l'insieme delle quantità domandate.
L'autorizzazione è valida per due mesi.
3. Ogni stato membro comunica alla Commissione, nel corso dei primi quindici giorni di ogni mese:
a) le quantità in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto di autorizzazioni di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;
b) le quantità in tonnellate dei prodotti oggetto di esportazioni nel corso del mese precedente a quello di cui alla lettera a);
c) le quantitâ in tonnellate la cui esportazione autorizzata o realizzata si effettua nel quadro di operazioni di perfezionamento attivo o passivo;
d) i paesi terzi di destinazione.
La Commissione ne informa gli stati membri.
Storico versioni
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