Art. 1
Con effetto dal 1o gennaio 1986:
In vigore dal 20 dic 1985
- gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:
- presidente: 45 905 FB,
- vicepresidente: 29 500 FB,
- commissario: 19 670 FB,
- gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:
- presidente: 45 905 FB,
- giudice o avvocato generale: 19 670 FB,
- cancelliere: 17 940 FB,
- l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito da 26 240 FB.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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