Art. 2
In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. KRIEPS
(1) GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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