Art. 1 · Con effetto dal 1o gennaio 1986:

Art. 1

Con effetto dal 1o gennaio 1986:

In vigore dal 20 dic 1985
- gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti: - presidente: 45 905 FB, - vicepresidente: 29 500 FB, - commissario: 19 670 FB, - gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti: - presidente: 45 905 FB, - giudice o avvocato generale: 19 670 FB, - cancelliere: 17 940 FB, - l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito da 26 240 FB.
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