Art. 4

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS (1) GU n. C 181 del 19. 7. 1985, pag. 7. (2) Parere reso il 15 novembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 333 del 25. 11. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.
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