Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
A titolo transitorio, per gli anni 1986 e 1987, i limiti inferiori e superiori indicati per la Spagna e il Portogallo all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1787/84, nella versione modificata dal presente regolamento, si applicano, in deroga alle disposizioni dell', paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1787/84, a un periodo di due anni.
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