Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
Fino al 31 dicembre 1990, in deroga all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 6, all'articolo 16, paragrafo 1 ed all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1787/84, i tassi di partecipazione del FESR al finanziamento dei progetti e dei programmi nelle regioni portoghesi, possono essere aumentati di 20 punti, con un massimo del 70 %. La Commissione riesamina la situazione prima di questa data e fa, se del caso, le proposte appropriate al Consiglio.
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