Art. 2
In vigore dal 19 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 121 del 3. 8. 1963, pag. 2137/63.
(2) GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 31.
(3) GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 11.
(4) GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 24.
(5) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
(6) GU n. L 303 del 5. 11. 1973, pag. 5.
(7) GU n. L 254 dell'1. 10. 1975, pag. 38.
(8) GU n. L 263 del 4. 10. 1984, pag. 20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3811:oj#art-2