Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 121 del 3. 8. 1963, pag. 2137/63. (2) GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 31. (3) GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 11. (4) GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 24. (5) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20. (6) GU n. L 303 del 5. 11. 1973, pag. 5. (7) GU n. L 254 dell'1. 10. 1975, pag. 38. (8) GU n. L 263 del 4. 10. 1984, pag. 20.
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