Art. 2

In vigore dal 19 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. C 286 del 9. 11. 1985, pag. 5. (2) Parere reso il 12 dicembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
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