Art. 1
Il testo dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 19 dic 1985
« 2. Gli aiuti concessi dagli stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, sino a concorrenza del 50 % del loro importo.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo. »
Storico versioni
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