Art. 2
In vigore dal 19 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. C 286 del 9. 11. 1985, pag. 5.
(2) Parere reso il 12 dicembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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