Art. 2

In vigore dal 17 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43. (2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 77. (3) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28. (4) GU n. L 62 dell'1. 3. 1985, pag. 57.
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