Art. 2
In vigore dal 17 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 77.
(3) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.
(4) GU n. L 62 dell'1. 3. 1985, pag. 57.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3589:oj#art-2