Art. 1
1. Il regolamento (CEE) n. 890/78 è modificato come segue:
In vigore dal 17 dic 1985
- Nell'articolo 5 bis sono aggiunte le seguenti indicazioni:
- « Producto certificado - Reglamento (CEE) no 890/78 »,
- « Produto certificado - Regulamento (CEE) n 890/78 ».
- Nell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dopo il termine « Grecia » sono aggiunti i seguenti termini: « della Spagna e del Portogallo ».
- Nell'articolo 11, secondo comma, dopo il termine « Grecia » sono aggiunti i seguenti termini: « della Spagna e del Portogallo ».
- Nell'allegato III, punto 2, sono aggiunti i seguenti termini:
« ESP per Spagna »,
« P per Portogallo ».
2. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78, i riferimenti al Portogallo e alla Spagna sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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