Art. 5
In vigore dal 12 dic 1985
Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1986, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è ragione di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata.
Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1o ottobre 1986, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 198, incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che trasferiscono alla riserva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3543:oj#art-5