Art. 3

In vigore dal 12 dic 1985
1. Se la quota iniziale di uno stato membro, quale è fissata all', paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell', è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta. 2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore. 3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3543:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo