Art. 1

In vigore dal 12 dic 1985
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986, è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 10 000 tonnellate per i filetti congelati di merluzzi bianchi (Gadus morhua) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune. 2. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello dell'8 %.
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