Art. 5

In vigore dal 9 dic 1985
1. Le autorità competenti degli stati membri versano all'organismo che ha concluso un contratto, secondo la sua scelta indicata nel contratto stesso: a) ad intervalli di due mesi, quattro acconti uguali d'importo pari al 20 % del costo globale delle azioni previste entro un termine di sei settimane calcolato a decorrere dal giorno della firma del contratto e del capitolato d'oneri, b) o entro un termine di sei settimane calcolato a decorrere dal giorno della firma del contratto e del capitolato d'oneri, un solo acconto d'importo pari all'80 % del costo globale delle azioni previste dal contratto. Tuttavia, nel corso dell'esecuzione di un contratto, le autorità competenti possono: - differire, del tutto o in parte, il pagamento di un acconto, qualora constatino, segnatamente in occasione dei controlli di cui all', paragrafo 3, le anomalie nell'esecuzione delle azioni in questione, una considerevole sfasatura tra la data prevista per il pagamento dell'acconto e la data in cui l'interessato procederà effettivamente alle spese previste, - in casi eccezionali, anticipare il pagamento di un acconto su richiesta motivata dell'interessato, quando quest'ultimo deve effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulta essere sensibilmente anteriore a quella prevista per il pagamento del contributo comunitario a tali spese. 2. Il versamento di ogni acconto è subordinato alla costituzione, in favore dell'organismo competente di una cauzione, uguale all'importo dell'acconto maggiorato del 10 %. Se il contratto è concluso con una istituzione di diritto pubblico, può essere in esso stabilito che la costituzione di una cauzione non è richiesta. 3. Lo svincolo della cauzione e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati: a) alla costatazione che l'organismo che ha sottoscritto il contratto ha soddisfatto gli obblighi previsti nel contratto stesso e nel capitolato d'oneri; b) alla trasmissione della relazione di cui all' e alla verifica da parte della Commissione, delle indicazioni in essa contenute. 4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, le cauzioni vengono incamerate. In tal caso, si terrà conto dell'importo in questione nell'ambito del riesame delle previsioni di bilancio di cui all', paragrafo 4.
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