Art. 3
In vigore dal 9 dic 1985
1. I programmi di cui all' sono elaborati in collaborazione con gli organismi professionali rappresentativi dei settori della produzione e della commercializzazione dei succhi d'uva.
2. I programmi includono almeno:
- l'indicazione delle condizioni di commercializzazione e di consumo del succo d'uva nelle regioni considerate;
- la descrizione particolareggiata delle azioni previste nonché, per ogni singola azione, l'indicazione della localizzazione geografica e del relativo costo;
- l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- i termini di realizzazione e il calendario delle varie azioni; le azioni devono essere realizzate entro i 18 mesi successivi al giorno della firma del contratto;
- i risultati previsti;
- l'indicazione dei terzi che eventualmente partecipano all'attuazione del programma;
- l'indicazione delle organizzazioni professionali consultate.
Tuttavia, se nel corso dell'esecuzione del contratto circostanze eccezionali non imputabili al contraente rendono impossibile il rispetto del termine fissato, può essere accordata una proroga dalla Commissione su domanda motivata, presentata dal contraente prima della scadenza del contratto.
3. Le azioni contemplate nei programmi:
- devono tener conto delle condizioni di commercializzazione e di consumo del succo d'uva nelle regioni considerate;
- devono favorire il succo di uva senza nessun riferimento al paese o alla regione d'origine, oppure a determinate marche;
- non devono sostituirsi ad azioni analoghe già in corso di attuazione ma possono eventualmente ampliarne la portata;
- devono rispettare le disposizioni nazionali in materia di pubblicità.
Storico versioni
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