Art. 1
In vigore dal 9 dic 1985
1. Le campagne di promozione del consumo di succo d'uva comunitario previste all'articolo 14 bis, paragrafo 3 bis, del regolamento (CEE) n. 337/79 per le campagne viticole dal 1985/1986 al 1989/1990 sono organizzate negli stati membri in cui:
- le prospettive di incremento dello smercio di succo d'uva sono più favorevoli;
- le condizioni di commercializzazione consentono un rapido adeguamento dell'offerta in funzione dell'incremento della domanda prodotto dalle campagne citate.
2. Secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, entro il 5 settembre vengono stabiliti per ogni campagna:
- gli stati membri nei quali saranno organizzate le campagne di promozione;
- l'importo complessivo degli stanziamenti destinati a finanziare le campagne di promozione nei singoli stati membri.
3. Per la campagna 1985/1986, le campagne di promozione di cui al paragrafo 1 vengono organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia e in Italia. L'importo globale degli stanziamenti necessari per finanziare questa campagna è di:
- 1 502 000 ECU nella Repubblica federale di Germania,
- 1 340 000 ECU in Francia,
- 778 000 ECU in Italia.
Gli importi sono convenuti nella moneta nazionale mediante il tasso agricolo di conversione in vigore il 1o settembre 1985.
4. Alla fine di ciascuna campagna si procederà ad un esame delle previsioni sulle quali è basato l'importo globale destinato al finanziamento di questa misura. Si terrà conto del risultato di tale riesame per fissare l'importo destinato a finanziare la campagna di promozione seguente.
Storico versioni
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