Art. 6

In vigore dal 18 nov 1985
1. L'organismo d'intervento del Regno Unito adotta le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del presente regolamento per quanto concerne la vendita a prezzo fisso e comunica senza indugio alla Commissione le sue proposte. 2. Le misure adottate dall'organismo d'intervento del Regno Unito in conformità del paragrafo 1 lasciano impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 che si applicano alla vendita prevista dal presente regolamento.
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