Art. 1

In vigore dal 18 nov 1985
1. L'organismo d'intervento del Regno Unito è autorizzato a trasportare 40 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute in Gran Bretagna verso le regioni portuali dell'Irlanda del Nord. 2. L'organismo d'intervento del Regno Unito sceglie i magazzini situati in Gran Bretagna dai quali il frumento verrà spedito ed i magazzini destinatari dell'Irlanda del Nord in modo da ridurre le spese di trasporto al minimo. L'elenco dei magazzini prescelti è comunicato alla Commissione senza indugio. 3. L'organismo d'intervento del Regno Unito determina il costo del trasporto del frumento in questione mediante gara. I costi coprono: a) il trasporto (escluso il carico) dal magazzino fornitore al magazzino destinatario (escluso lo scarico); b) l'assicurazione del valore delle merci stabilito in base al prezzo d'acquisto del frumento fissato in conformità degli del regolamento (CEE) n. 2124/85 della Commissione (1) ed applicabile nel mese in cui si effettua il trasporto del frumento. 4. Il bando di gara può concernere una o più partite. 5. L'organismo d'intervento del Regno Unito stabilisce le modalità del bando di gara in conformità con le disposizioni del presente titolo. 6. È dichiarato aggiudicatario il migliore offerente. Tuttavia, se le offerte presentate non corrispondono ai prezzi ed ai costi normali, non si procede all'aggiudicazione. 7. L'organismo d'intervento del Regno Unito informa la Commissione dell'andamento del bando di gara e ne comunica immediatamente i risultati alla Commissione. TITOLO II Vendita a prezzo fisso
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