Art. 5
In vigore dal 18 nov 1985
1. Per ogni tonnellata di frumento a prezzo ridotto acquistata, la cauzione di cui all', paragrafo 3 ammonta al 25 % del prezzo d'acquisto del frumento tenero applicabile al momento del ritiro del frumento a prezzo ridotto dal magazzino d'intervento più 25 ECU.
2. La cauzione è svincolata soltanto se è fornita la prova che:
a) la trasformazione e l'incorporazione del frumento a prezzo ridotto in alimenti composti per animali è avvenuta anteriormente al 21 maggio 1986, e
b) il trasferimento e l'incorporazione nell'Irlanda del Nord del quantitativo aggiuntivo in alimenti composti per animali sono avvenuti anteriormente al 21 maggio 1986.
3. L'acquirente che sia allevatore e utilizzatore finale del frumento deve fornire soltanto la prova che il frumento acquistato è stato incorporato in alimenti composti per animali anteriormente al 21 maggio 1986. In tutti gli altri casi deve essere fornita la prova che il frumento acquistato è stato incorporato in alimenti composti per animali e che detti alimenti composti per animali sono stati venduti ad un utilizzatore finale anteriormente al 21 maggio 1986.
Storico versioni
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