Art. 3
In vigore dal 14 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essi si applica a decorrere dal 1o agosto 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(4) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 73.
(5) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 94.
(6) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.
(7) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(8) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.
(9) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.
(10) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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