Art. 2

In vigore dal 14 nov 1985
In caso di fornitura a titolo dell'aiuto alimentare di cereali provenienti dalle scorte d'intervento ed in deroga all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1974/80, il contratto d'assicurazione concluso dall'aggiudicatario deve contenere una clausola, a norma della quale, in caso di perdita o di deterioramento della merce, l'assicuratore versa all'organismo d'intervento incaricato del pagamento un'indennità che corrisponde al valore del prodotto, vale a dire al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile il giorno della presa in consegna per il quantitativo in questione e per una qualità equivalente, in conformità dell', paragrafi 1 e 3 della decisione 85/329/CEE per quanto concerne il frumento duro ed in conformità degli del regolamento (CEE) n. 2124/85 per quanto concerne i cereali diversi dal frumento duro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3189:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo