Art. 1

In vigore dal 14 nov 1985
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, all'atto della reimmissione sul mercato della Comunità di cereali detenuti dagli organismi d'intervento, si applicano le disposizioni seguenti: 1. L'offerta presa in considerazione deve corrispondere, per qualità equivalente, almeno al prezzo constatato sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può, in alcun caso, essere inferiore al prezzo d'acquisto applicabile l'ultimo giorno valido per la presentazione delle offerte determinato - in conformità degli del regolamento (CEE) n. 2124/85, per quanto concerne il frumento tenero, l'orzo, il granturco, il sorgo e la segala, - in conformità dell', paragrafi 1 e 3 della decisione 85/329/CEE, per quanto concerne il frumento duro, e adeguato, se del caso: - se si tratta di talune varietà di frumento duro, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (9), - se si tratta di segala di qualità panificabile, mediante la maggiorazione speciale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1570/77. 2. Nel caso in cui sia stato acquistato frumento tenero, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione (10), l'offerta presa in considerazione per questo frumento tenero non può, in alcun caso, essere inferiore al prezzo d'acquisto di cui al punto 1. I prezzi d'acquisto di cui al primo comma sono applicabili anche ogniqualvolta il regolamento (CEE) n. 1836/82 fa menzione del prezzo d'intervento o del prezzo di riferimento.
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