Art. 4

In vigore dal 11 nov 1985
Qualora il tasso di conversione agricolo sia modificato durante la campagna vitivinicola, il nuovo tasso non si applica nel quadro delle operazioni seguenti, se sono state decise prima dell'entrata in vigore del nuovo tasso:a) l'aiuto al ricollocamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio (1);b)le misure di cui agli articoli 11, 12 bis, 14, 14 bis, 15, 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.
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