Art. 1
In vigore dal 11 nov 1985
1. Non possono essere annullati secondo le disposizioni dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1676/85 le fissazioni anticipate e i certificati o titoli che le attestano nel caso in cui:a) trattandosi di certificati o titoli che attestano una fissazione anticipata, questi documenti sono richiesti ai sensi dell'articolo 14, pargarafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (2);b)trattandosi di importi stabiliti in seguito a una aggiudicazione, è stata validamente sottoposta un'offerta riferentesi a tali importi;c)trattandosi di un contratto stipulato con un organismo di intervento, è stato concluso il contratto,alla data o dopo la data della notifica pubblica della decisione riguardante la modifica del tasso di conversione agricolo relativo.Nel caso previsto alla lettera b), l'ultimo giorno del termine della presentazione delle offerte è considerato come giorno del deposito della domanda del certificato in causa, ai fini dell'applicazione del presente articolo. 2. Si considera come pubblica notifica la pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell'organismo responsabile della modifica del tasso di conversione agricolo in causa. La data della pubblicazione del comunicato stampa in causa è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Una data diversa da quella del comunicato stampa può essere fissata secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1676/85.
Storico versioni
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