Art. 2

In vigore dal 11 nov 1985
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli adeguamenti effettuati ai sensi dell' e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1676/85. 2. Non si procede ad alcun adeguamento ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 1676/85 se l'importo compensativo monetario è stato fissato anticipatamente. 3. Per quanto riguarda gli importi applicabili negli scambi, lo svantaggio che dà diritto all'annullamento del certificato o del titolo attestante una fissazione anticipata viene determinato confrontando l'insieme degli importi successivi eventualmente applicabili, validi prima e dopo l'entrata in vigore del nuovo tasso di conversione:a) dazi all'importazione, esclusi i dazi doganali, che siano stati fissati in anticipo e, se del caso, adeguati in seguito a una modifica dei prezzi in ECU;b)restituzioni e prelievi all'esportazione che siano stati fissati in anticipo e, se del caso, adeguati in seguito a una modifica dei prezzi in ECU;c)sovvenzioni che siano state fissate in anticipo per le consegne di riso, facente parte della voce 10.06 della tariffa doganale comune, verso il dipartimento francese d'oltremare della Riunione;d)importi compensativi adesione;e)importi compensativi monetari. 4. Il confronto avviene nella moneta dello stato membro in cui è stato rilasciato il certificato o il titolo.All'atto del confronto non si tiene conto di un'eventuale modifica:a) del livello del prezzo d'acquisto o di vendita del prodotto in causa, indicato nei contratti degli interessati, in seguito alla modifica di un tasso di conversione;b)dell'importo compensativo monetario in seguito ad una modifica del tasso centrale o del tasso di cambio a contanti di una moneta nazionale. 5. Per quanto riguarda gli altri importi, in particolare quelli contenuti in un contratto stipulato con un organismo d'intervento, lo svantaggio che dà diritto ad annullamento è determinato confrontando, nella moneta dello stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento competente, l'importo indicato nel documento in causa o nel contratto concluso prima e dopo la modifica del tasso di conversione agricolo.
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