Art. 5

In vigore dal 4 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN (1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29. (2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 4. (3) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
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