Art. 5
In vigore dal 4 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. STEICHEN
(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 4.
(3) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
Storico versioni
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