Art. 3

In vigore dal 4 nov 1985
1. È concessa un'indennità compensativa per le sardine del Mediterraneo prodotte nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986: - che siano delle dimensioni 3 e 4 e delle qualità E ed A, definite nel regolamento (CEE) n. 103/76; - che siano state vendute ed effettivamente consegnate entro un limite di 43 000 tonnellate all'anno, per essere trasformate in conserve di cui alla voce 16.04 della tariffa doganale comune oppure in prodotti salati, presentati in imballaggi ermeticamente chiusi, e - il cui prezzo di vendita nella prima fase di commercializzazione sia almeno uguale al prezzo di ritiro comunitario. Questo prezzo è maggiorato, per ogni categoria dei prodotti considerati, almeno della differenza tra i prezzi di ritiro delle sardine dell'Atlantico e del Mediterraneo applicabili nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986. 2. I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità sono determinati, per ogni organizzazione di produttori o per ogni produttore, sulla base delle quantità consegnate nel periodo 1982-1984 per le operazioni di trasformazione di cui al paragrafo 1. 3. L'importo dell'indennità è uguale alla differenza tra il prezzo di ritiro delle sardine dell'Atlantico della dimensione considerata, applicabile nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986, ed il prezzo di ritiro delle sardine dell'Atlantico di dimensione 2, applicabile nei nuovi stati membri. 4. L'indennità è versata ai trasformatori. 5. Il premio di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81 non è cumulabile con l'indennità di cui al presente articolo.
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