Art. 2

In vigore dal 4 nov 1985
1. È concessa un'indennità compensativa per le sardine dell'Atlantico prodotte nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986: - che siano delle qualità E ed A definite nel regolamento (CEE) n. 103/76 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3166/82 (2), - che siano state messe in vendita per il consumo umano, entro il limite di 2 000 tonnellate all'anno, dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 (3), a prezzi almeno uguali al prezzo di ritiro comunitario definito all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento precitato, ma inferiori ad un prezzo minimo garantito, e - che siano destinate alla trasformazione. 2. L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori a condizione che esse: - siano state costituite e riconosciute conformemente al regolamento (CEE) n. 3796/81, prima dell'adesione, - abbiano applicato, per i due anni che precedono la data dell'adesione, i prezzi di ritiro per le sardine, alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81. 3. Il prezzo minimo garantito di cui al paragrafo 1 è uguale al prezzo di ritiro vigente nell'ultimo anno precedente l'adesione, corretto conformemente all'eventuale adattamento applicabile al prezzo d'orientamento per la campagna successiva. 4. L'importo dell'indennità è uguale alla differenza tra il prezzo di vendita riscosso dal produttore ed il prezzo minimo garantito. 5. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 è calcolata sulla base del prezzo minimo garantito, definito al paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3117:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo