Art. 6

In vigore dal 29 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o settembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1984. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8. (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. ALLEGATO Elenco delle varietà di cui all' 1. FRANCIA Alphonse Lavallée Cardinal Dattier de Beyrouth Ignea Italia (Ideal) Muscat d'Alexandrie Olivette blanche Olivette noire 2. GRECIA Alphonse Lavallée Cardinal Italia (Ideal) Muscat d'Alexandrie Ohanez Dattier de Beyrouth (Rozaki) Fràoula 3. ITALIA Almeria (Ohanez) Alphonse Lavallée Angela Baresana (Turchesa - Lattuario bianco - Uva di Bisceglie) Cardinal Regina (Mennavacca bianca) Italia (Ideal) Olivetta Vibonese Perlona Red Emperor Regina nera (Mennavacca nera - Lattuario nero) Schiava grossa (Frankental) Zibibbo
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