Art. 1
1. Gli stati membri possono concedere il premio per le superfici della categoria 1 sempreché:
In vigore dal 29 ago 1985
- l'abbandono non comprometta eventuali programmi sociostrutturali in corso o in fase di elaborazione per la regione in causa e non vi aggravi la situazione dell'occupazione;
- non sia possibile un'altra utilizzazione delle superfici in questione.
D'altra parte, gli stati membri possono disporre che, per le superfici in questione situate in comprensori in cui i produttori sono organizzati in associazioni fondiarie, l'abbandono definitivo sia altresì subordinato ai criteri fissati da dette associazioni nell'ambito dei loro programmi di sistemazione fondiaria del comprensorio.
2. Gli stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi un mese dopo che sia stato compilato, l'elenco delle regioni in cui è concesso, per le superfici della categoria 1, il premio per abbandono definitivo.
Storico versioni
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