Art. 6
In vigore dal 29 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1o settembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1984.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8.
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco delle varietà di cui all'
1. FRANCIA
Alphonse Lavallée
Cardinal
Dattier de Beyrouth
Ignea
Italia (Ideal)
Muscat d'Alexandrie
Olivette blanche
Olivette noire
2. GRECIA
Alphonse Lavallée
Cardinal
Italia (Ideal)
Muscat d'Alexandrie
Ohanez
Dattier de Beyrouth (Rozaki)
Fràoula
3. ITALIA
Almeria (Ohanez)
Alphonse Lavallée
Angela
Baresana (Turchesa - Lattuario bianco - Uva di Bisceglie)
Cardinal
Regina (Mennavacca bianca)
Italia (Ideal)
Olivetta Vibonese
Perlona
Red Emperor
Regina nera (Mennavacca nera - Lattuario nero)
Schiava grossa (Frankental)
Zibibbo
Storico versioni
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