Art. 6

In vigore dal 31 lug 1985
1. Gli stati membri istituiscono i necessari controlli, e, in particolare, verificano se il ricollocamento del vino da tavola ha effettivamente avuto luogo. 2. Gli stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio 1986 i quantitativi di vino ricollocati.
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