Art. 2

La concessione dell'aiuto è subordinata alle condizioni seguenti:

In vigore dal 31 lug 1985
- il luogo di ricollocamento deve trovarsi, rispetto al luogo di magazzinaggio, entro un raggio di 150 km; tuttavia, ove non siano disponibili impianti di magazzinaggio entro questo raggio e in caso di trasporto marittimo, l'organismo d'intervento può autorizzare il trasporto verso l'impianto di magazzinaggio appropriato più vicino; - il vino dev'essere ricollocato tra il 1o agosto ed il 31 ottobre 1985 ed il trasporto dev'essere effettuato, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1059/83, mediante uno o più veicoli; - le domande di concessione di un aiuto e i relativi documenti giustificativi sono stati presentati all'organismo d'intervento dello stato membro interessato al più tardi il 15 dicembre 1985.
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