Art. 1
In vigore dal 31 lug 1985
1. Per i vini da tavola che hanno formato oggetto, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1059/83, di contratti di magazzinaggio a lungo termine in virtù del regolamento (CEE) n. 3537/84, può essere concesso, previa richiesta e alle condizioni definite all', un aiuto per il ricollocamento in un'altra località o in un altro impianto di magazzinaggio appartenente ad un terzo. Detto impianto non può essere una distilleria.
2. Conformemente al disposto dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che durante la campagna 1984/1985 erano soggetti agli obblighi precisati agli articoli 39, 40 o 41 di detto regolamento possono fruire dell'aiuto previsto dal regolamento medesimo, sempreché forniscano la prova di aver soddisfatto agli obblighi di cui:
- agli articoli 39 e 40, tra il 1o settembre 1984 e le date indicate rispettivamente all', paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2461/84 della Commissione (6) ed all', paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2462/84 della Commissione (7), oppure, se del caso, alle date stabilite dall'autorità competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio (8);
- all'articolo 41, tra il 19 gennaio 1985 e le date indicate all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione (1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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