Art. 3

In vigore dal 31 lug 1985
La Grecia tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'ultimo versamento, il complesso dei documenti giustificativi, o la loro copia certificata conforme, sulla cui base è stata decisa la partecipazione finanziaria della Comunità, nonché i documenti e le tabelle sulla cui base sono state elaborate le indicazioni di cui all', paragrafo 1.
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