Art. 2
In vigore dal 31 lug 1985
1. Le indicazioni utilizzate come base di calcolo delle spese a carico della Comunità sono fornite dalla Grecia al più tardi il 15 luglio di ogni anno per l'esercizio precedente.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi alle tabelle riportate in allegato.
3. La Grecia comunica alla Commissione, subito dopo la loro adozione, le disposizioni nazionali di applicazione e di controllo, le istruzioni amministrative, nonché tutti gli altri documenti relativi l'attuazione delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 765/85.
4. Un adeguato sistema di contabilità deve garantire la disponibilità di conti separati che consentano di distinguere ai sensi del regolamento (CEE) n. 765/85 le le spese specifiche concernenti le misure finanziate dalla Comunità e di verificarle sulla base dei relativi documenti giustificativi.
Storico versioni
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