Art. 1
In vigore dal 31 lug 1985
1. Il personale assunto per potenziare l'effettivo dei servizi incaricati dei controlli di cui all' del regolamento (CEE) n. 765/85 deve essere in possesso di un diploma di laurea in agraria o in veterinaria.
2. Il personale assunto è assegnato a servizi pubblici di controllo o ad enti di diritto pubblico abilitati ad effettuare controlli. Le funzioni di tale personale sono principalmente quelle proprie dei controllori di qualità dei prodotti agricoli, conformemente al disposto dell' del regolamento (CEE) n. 765/85.
I corsi di base di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 765/85 terminano al più tardi il 31 dicembre 1985 per tutto il personale di nuova nomina e vertono in particolare sulla normativa comunitaria in materia di controllo della qualità dei prodotti agricoli. Durante il periodo di cui all' del regolamento (CEE) n. 765/85 il personale in causa segue corsi di perfezionamento, secondo le necessità e conformemente alle disposizioni comunitarie relative al controllo di qualità dei prodotti agricoli.
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