Art. 5
In vigore dal 30 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.
(6) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(7) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
Storico versioni
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